«Le misure alterantive al carcere sono un diritto del detenuto»

L’intervista: parla Alessandro Margara

Paolo Persichetti, Liberazione 4 gennaio 2009

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Tratto da Scarceranda 2009

Ricorre in questi giorni il decennale della morte di Mario Gozzini (2 gennaio 1999). Esponente del cattolicesimo di sinistra, cresciuto accanto a Giorgio La Pira ed Ernesto Balducci, fu senatore della Sinistra indipendente durante la stagione del catto-comunismo e primo firmatario della legge 663, del 1986, che ripristinò, ampliandola, la riforma penitenziaria varata nel 1975 (legge 334), ma la cui applicazione era stata sospesa negli anni dell’emergenza antiterrorismo e che – impropriamente – porta da allora il suo nome.
In realtà alla stesura del testo avevano contribuito in molti: il giurista socialista Giuliano Vassalli, allora presidente della commissione Giustizia (il cui vice era proprio Mario Gozzini), Raimondo Ricci, giurista e avvocato comunista, e Domenico Gallo, professore di diritto penale di area cattolica. Quella “riforma della riforma” varata e poi bloccata 11 anni prima, sotto la spinta e al prezzo di una durissima stagione di lotte carcerarie, non raccoglieva soltanto l’assenso dell’intero «arco costituzionale» (tutte le forze politiche presenti in parlamento, fatta eccezione per i fascisti del Msi), l’impulso dei ministri della Giustizia che si susseguirono durante l’iter parlamentare (i democristiani Martinazzoli e Rognoni) ma anche il contributo di figure riformatrici della magistratura di sorveglianza, come Mario Canepa e Giancarlo Zappa, degli allora dirigenti del dipartimento

La misura alternativa più antica del mondo...

La misura alternativa più antica del mondo…

dell’amministrazione penitenziaria, Nicolò Amato e Luigi Daga, nonché – come ricordò spesso lo stesso Gozzini – dell’area della detenzione politica legata alla dissociazione dalla lotta armata. Approvata nell’ottobre del 1986, e nata inizialmente per abolire le limitazioni imposte dalla legislazione d’emergenza, la nuova legge si trasformò in una vera e propria rivisitazione dell’ordinamento penitenziario introdotto nel 1975, superandone in alcune parti prudenze e timidezze. Restò tuttavia marcata dall’impostazione premialistica, con un forte approccio moralistico a sfondo cattolico che pochi mesi dopo si tradusse nella terza legge sulla «dissociazione dalla lotta armata» del febbraio 1987.
22 anni dopo la sua entrata in vigore, proviamo a tracciare un bilancio sulle luci e le ombre di un dispositivo che ha indubbiamente modificato il carcere, mutato il rapporto con la pena attenuandone (di quanto?) l’impostazione afflittiva, recependo (fino a che punto?) il dettato dell’articolo 27 della costituzione, cambiando la relazione tra la società esterna e il mondo della reclusione. Ne parliamo con Alessandro Margara che è stato magistrato di sorveglianza a Firenze, capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (messo prematuramente alla porta dal controriformatore Oliviero Diliberto, il ministro della Giustizia che reintrodusse i Gom accogliendo le pressioni provenienti dai sindacati della polizia penitenziaria), ed oggi è presidente della fondazione Michelucci di Fiesole.

La legge Gozzini è sotto attacco. In parlamento sono stati calendarizzati diversi disegni di legge (ddl Berselli e altri) che ne prevedono l’abolizione. La destra ne ha fatto un suo cavallo di battaglia mentre la sinistra, travolta dal giustizialismo, non sembra molto interessata a fare resistenza.

Rispetto al testo iniziale, questa legge ha già subito ripetute modifiche. Nel clima d’emergenza antimafia del 90-92 subentrarono delle restrizioni (limiti all’accesso e carcere duro) contro i reati legati alla criminalità organizzata. Nel 1998 ci fu invece una estensione in favore dei reati minori, con pene non superiori ai 3-4 anni (legge Simeone).

E’ vero che i benefici penitenziari contribuiscono ad accrescere il numero dei reati, come sostengono i fautori della certezza della pena?
Questa tesi è smentita da dati ufficiali del Dap. La ricerca più esauriente è del 2006 e dice che nell’arco dei 7 anni precedenti, nel periodo che va dalla fine del 1999 al 2005, la recidiva di chi ha usufruito delle misure alternative o dei benefici penitenziari ha avuto un tracollo, appena lo 0,30%. Nei 5 anni successivi alla fine della pena scende invece al 19% per chi ha ottenuto i benefici, mentre sale al 68,5%, cioè più di tre volte tanto, per chi ne è stato escluso. Ciò dimostra che la pena inflessibile è il vero incentivo a delinquere.

Ma ci sarà pure qualche ombra?
Certo, c’è sempre una parte di rischio dovuta ad errori di valutazione. Ma anche qui i dati ci dicono che le revoche delle misure alternative arrivano appena al 4%. Attenzione, le revoche sono originate da problemi di condotta indisciplinata, di mancato rispetto delle prescrizioni (per esempio ritardi, allontanamenti non autorizzati ecc.). Molti di questi sono tossicodipendenti che trasgrediscono il programma terapeutico stabilito. In realtà soltanto nello 0,14% dei casi, l’1 per mille, sono stati accertati nuovi reati.

Molti studi di settore dimostrano che i tribunali di sorveglianza ricorrono ad una interpretazione impropria della recidiva per i tossicodipendenti. Dove per recidiva non si intende più la realizzazione di un nuovo reato ma la semplice ricaduta nel consumo di droghe.
Per definizione clinica quello della tossicodipendenza è un percorso di recupero segnato da ricadute, tant’è che per il testo della legge la semplice assunzione di stupefacenti non è di per sé una ragione di revoca. L’insuccesso momentaneo del programma non dovrebbe quindi provocare revoche automatiche. Purtroppo qui è intervenuto l’irrigidimento della Fini-Giovanardi.

Nella realtà quotidiana degli uffici di sorveglianza le revoche sono pressoché automatiche, mentre l’ammissione alle misure alternative, anche in presenza dei requisiti previsti e del parere favorevole degli operatori e dei direttori del carcere, resta sottomessa alla valutazione personale del magistrato. L’assenza di automatismi non è forse uno dei limiti strutturali della legge?
Bisogna distinguere tra testo della legge e indirizzo delle magistrature di sorveglianza. Nella “faticosa valutazione” del giudice c’è ovviamente una certa discrezionalità, ma non deve essere una discrezionalità vuota. Permessi, semilibertà, misure alternative sono strumenti di esecuzione ordinaria della pena. È testuale che non si tratta di “benefici” e che esiste dunque un diritto alla concessione. Nella sentenza numero 282, del 1989, la corte costituzionale afferma che le misure alternative non sono una concessione “graziosa” ma un diritto da applicare quando ne ricorrano le condizioni.

Si può dire che da alcuni anni si è affermato nei tribunali di sorveglianza un atteggiamento culturale che tende a sabotare la Gozzini utilizzando le contraddizioni presenti nella legge?
Quando un giudice comincia ad obiettare troppo fuoriesce dalla sua funzione. In questo caso siamo di fronte all’assunzione di un ruolo, quello di difensore della pena, che il magistrato di sorveglianza non ha. La legge gli assegna un altro ruolo, quello di gestore della pena.

Eppure una nuova leva di giudici sembra agire quasi come un quarto grado di giudizio.
Quando accade è un comportamento extra legem. Non compete loro una valutazione del fatto processuale già giudicato dai giudici della sentenza. La pena è già il riassunto di quello che la condanna ha detto.

Il fatto che molti magistrati di sorveglianza vengano dalla procure antimafia è una cosa casuale o dettata da una strategia ben precisa finalizzata a costruire collaboratori di giustizia (pentiti) in ambito carcerario?
Mi sembra un giudizio temerario. Credo che ciò si spieghi soprattutto con l’incombere in un certo periodo della legge Castelli sulle carriere dei magistrati.

L’applicazione flessibile della pena, che ispira la filosofia della Gozzini, ha tra i suoi risvolti anche il fatto che la pena sia divenuta una sorta processo permanente.
Questo è un tema cruciale nelle filosofie del sistema penale. Nel quadro del nostro ordinamento, dove permangono pene lunghe come l’ergastolo, la corte costituzionale ha stabilito, nel 1974, che l’esecuzione deve essere flessibile. C’è un diritto soggettivo della persona detenuta che dopo un certo tempo ha diritto alla verifica del proprio percorso. Ovviamente la flessibilità espone al rischio di arbitrarietà. Ma senza la flessibilità non vi sarebbe sistema e la ricchezza delle valutazioni nel tempo diventa liberatrice. Se il sistema funziona.